Gps, il Tar boccia il ministero Il tribunale ora apre alle correzioni

Fonte: Italia Oggi – 9 febbraio 2021

Buone notizie dal Tar per gli aspiranti docenti che avessero commesso errori nella iscrizione alle Gps. Se un aspirante docente omette di indicare un titolo già a conoscenza dell’amministrazione nella domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) ha diritto a correggere l’istanza. Lo ha stabilito la sezione del Tribunale di Foggia con un decreto emesso in sede cautelare il 2 gennaio scorso (R.G.N. 7638/2020). Il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi su un caso riguardante un’aspirante docente che aveva omesso di indicare nella domanda i servizi pregressi, confidando sul fatto che fossero stati valutati e riconosciuti dall’amministrazione in occasione della precedente tornata di inclusione e aggiornamento delle graduatorie di istituto. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, peraltro, il sistema informatico che ha gestito le domande e le graduatorie è stato programmato in modo tale da non consentire le rettifiche in corso d’opera. E siccome il sistema ha commesso molti errori, l’amministrazione ha dovuto correggere gli errori dovuti al malfunzionamento del medesimo addirittura con decreti di rettifica in autotutela. Le correzioni effettuate non hanno riguardato gli errori di coloro che hanno presentato le domande, ma solo ed esclusivamente gli errori commessi dall’amministrazione. Errori, peraltro, incolpevoli perché dovuti in massima parte al sistema. Il Tribunale di Foggia, però, ha censurato il comportamento dell’amministrazione richiamando la vigenza del cosiddetto principio del soccorso amministrativo. Principio enunciato dall’articolo 6, della legge 241/90, che prevede l’obbligo per l’amministrazione di consentire le rettifiche dovute ad errori od omissioni da parte dei richiedenti. (…) Rifacendosi a un precedente del Tribunale di Massa (2363/2020 del 4/11/2020 RG n. 738/2020) il giudice monocratico ha spiegato che: «Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi», si legge nel provvedimento, «pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur». Inoltre è stato ribadito che il principio del soccorso amministrativo va sempre applicato, trattandosi di una mera carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non dell’assenza di elementi essenziali della domanda presentata nei termini da un soggetto legittimato. Pertanto «non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale». In buona sostanza, dunque, il diritto dell’aspirante docente di correggere la domanda sussiste tutte le volte che si tratta di integrare l’istanza sulla base di mere omissioni nelle dichiarazioni di titoli che sono già a conoscenza dell’amministrazione. Mentre non si applica quando si tratta di far valere titoli in riferimento ai quali l’amministrazione non ha contezza.

Abstract articolo di Carlo Forte

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