Periodo di prova per circa 60 mila docenti neo-assunti: come si svolgeranno le attività formative nell’a.s. 2022/23

Le attività dell’anno di formazione e prova, per i circa 60.000 docenti neoassunti coinvolti, sono iniziate con l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 e a breve sarà anche aperto l’ambiente online Indire in supporto alla formazione, che avverrà nelle prossime settimane. 

Intanto, è stata pubblicata la nota 39972, recante “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Attività formative per l’a.s. 2022-2023”.

Le regole per quest’anno scolastico sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, che disciplina anche le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Le quattro fasi

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie;
  3. peer to peer ed osservazione in classe;
  4. formazione on line.

C’è attesa per il DPCM che dovrebbe contenere i decreti attuativi della riforma del reclutamento, ovvero la legge 76/2022. Nello specifico si attende l’attuazione della parte relativa al percorso di abilitazione da 60 CFU previsto dalla riforma.

In verità il provvedimento era atteso entro il 31 luglio 2022, ma poi non è stato più varato.

Limature normative tra Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università per chiudere il dossier che definirà i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale.

Dopo gli scontri di natura politica durante le ultime settimane di Governo Draghi, adesso toccherà a Valditara e al Ministro dell’Università Bernini trovare la quadra sui percorsi abilitanti.

Lo stesso Ministro dell’istruzione e del merito, a proposito della riforma avviata dal suo predecessore, Patrizio Bianchi: “È una linea giusta che consente di avere subito l’abilitazione, e che semmai andrà ulteriormente potenziata”.

Il DPCM formazione iniziale

Entro il 31 luglio 2022 il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto definire

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA.
  • Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Un aspetto importante da sottolineare è che nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

Nuovo reclutamento, come funziona

Il sistema a regime del nuovo reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti, dal 1 gennaio 2025, prevede:

  1. I percorsi abilitanti da 60 CFU, con prova scritta e lezione simulata. La prova scritta sarà costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico effettuato durante il percorso.
  2. Procedura concorsuale. L’accesso al concorso avviene o con l’abilitazione o con il requisito di 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui almeno 1 nella classe di concorso. 
  3. Per chi partecipa al concorso con l’abilitazione e lo vince c’è l’assunzione a tempo indeterminato.
  4. Per chi partecipa senza abilitazione (con il requisito di servizio) è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza (31 agosto) durante il quale il docente sostiene un percorso formativo da 30 CFU, che se superato positivamente da diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
  5. Il docente, una volta sottoscritto il contratto, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Prevista una fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024 che prevede:

  1. Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
  2. Procedura concorsuale. Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo da diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell’abilitazione sulla disciplina.

Gaia Lupattelli

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