Nuova abilitazione 30 CFU: non riesco a sfruttarla per la mobilità. Per le GPS?

Il docente, che si abiliterà nei mesi di aprile/maggio, non potrà sfruttare il titolo per la mobilità, mentre potrà farlo per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Percorsi da 30 CFU

L’art. 13 del DPCM del 24 agosto 2023, attuativo del D.lgs. 59/2017, ha previsto percorsi abilitanti per i docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione su posto di sostegno.

I percorsi permettono l’acquisizione dell’abilitazione tramite il conseguimento di 30 CFU/CFA.

Una volta conseguita, l’abilitazione può essere sfruttata in vari modi:

  • per la partecipazione al concorso scuola secondaria (laurea + abilitazione);
  • per l’inclusione in GPS;
  • per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra.

Inclusione in GPS

Per l’inclusione nella prima fascia delle GPS, gli abilitati con i suddetti corsi dovranno attendere il prossimo aggiornamento delle medesime graduatorie (si aggiorneranno nel corso del 2025/26 per il biennio successivo). Nel frattempo, però, sarà possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno e posto comune, secondo quanto dettato dall’art. 10 dell’OM 88/2024, in base al quale:

  • per l’a.s. 2025/26, in attesa della ricostituzione delle GPS, sono costituiti gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e sostegno;
  • possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi i docenti che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione;
  • l’inserimento avviene in una provincia a scelta degli aspiranti, nel caso in cui gli stessi non siano già presenti in nessuna GPS, viceversa l’inclusione avviene nella medesima provincia in cui si è già inseriti (in GPS), anche se per classi di concorso/posti diversi da quelle di inclusione negli elenchi;
  • il DM potrà prevedere un inserimento negli elenchi con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, indicando anche il termine entro cui il medesimo titolo potrà essere conseguito e comunicato;
  • i docenti già presenti nella seconda fascia delle GPS, in caso di iscrizione negli elenchi aggiuntivi per la medesima classe di concorso/posto, sono depennati dalla predetta seconda fascia e dalla terza delle GI;
  • inserendosi negli elenchi aggiuntivi, si è inseriti negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (i non iscritti in GPS, pertanto, scelgono anche le 20 scuole; per quelli già inclusi, la scelta delle scuola era prevista nel DM precedente solo in caso di inclusione per altra classe di concorso/posto, ferma restando la provincia di inserimento);
  • gli aspiranti, che si inseriscono negli elenchi, sono graduati secondo punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle allegate all’OM 88/2024;
  • termini e modalità di conseguimento dei titoli saranno indicati nel DM che disciplinerà la costituzione degli elenchi a.s. 2025/26 (il precedente DM ha previsto che i titoli valutabili erano quelli conseguiti entro il 31 maggio 2022, il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS; quanto detto riguarda i non inclusi in GPS, mentre quelli già inclusi hanno dichiarato i soli titoli non presentati all’atto dell’aggiornamento delle stesse graduatorie ed entro sempre il 31 maggio 2022);
  • dagli elenchi si attinge dopo la prima fascia e prima della seconda delle GPS (quanto alle graduatorie di istituto, dagli elenchi si attinge dopo la seconda fascia e prima della terza).

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno 2025/26, evidenziamolo, saranno utilizzati non solo per le supplenze al 30/06 e al 31/08, ma anche per le assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo, in quanto la proroga delle previsioni di cui al DL 44/2023, introdotta dal DL 19/2024, è prevista sino al 31 dicembre 2025.

Passaggio di ruolo/cattedra

L’abilitazione conseguita con i corsi di cui sopra, da parte dei docenti già di ruolo, potrà essere sfruttata per chiedere un passaggio di ruolo (dalla primaria all’infanzia …) ovvero di cattedra (richiesta di passaggio da una classe di concorso ad un’altra dello stesso grado di titolarità).

I requisiti necessari per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra sono indicati nell’art. 4 del CCNI 2022/25 che dovrà essere riscritto per il prossimo triennio, per cui le notizie di seguito riportate potrebbero essere oggetto di modifiche, che eventualmente comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

Ai sensi del succitato articolo 4 del CCNI 22/25, il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che:

  1. abbiano superato l’anno di prova;
  2. siano in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione richiesto o, nel caso di passaggio di cattedra, per la classe di concorso richiesta.

Nel caso in cui il passaggio di ruolo sia richiesto per posto di sostegnoai due requisiti suddetti se ne aggiunge un altro (art. 4, comma 3), ossia il possesso del titolo di specializzazione su sostegno per il grado richiesto. Quindi, in tal caso, i requisiti sono i seguenti:

  1. aver superato l’anno di prova
  2. essere in possesso dell’abilitazione per il grado richiesto ovvero per la classe di concorso richiesta;
  3. essere in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Tempistiche

Mobilità

Come detto sopra, i docenti di ruolo che si abiliteranno nei mesi di aprile/maggio non potranno sfruttare l’eventuale “nuova” abilitazione per la mobilità, nel caso specifico per chiedere un passaggio di ruolo o cattedra, in quanto le istanze si presentano generalmente nei mesi febbraio/marzo. Per la mobilità 2024/25, le istanze sono state presentate dal 26 febbraio al 16 marzo 2024.

Elenchi aggiuntivi

L’eventuale titolo abilitante potrà invece essere sfruttato per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno e posto comune, le cui domande saranno presentate nel corso della prossima primavera. Il DM, che disciplinerà la costituzione degli elenchi in parola, inoltre potrà prevede un inserimento negli elenchi con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, indicando anche il termine entro cui il medesimo titolo dovrà essere conseguito e comunicato. Ad esempio, per gli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24 (disciplinati dal DM n. 51/2023): le domande sono state presentate dal 12 al 27 aprile 2023; era prevista la possibilità di inclusione con riserva in attesa del conseguimento del titolo; il titolo andava conseguito entro il 30/06/23; la riserva è stata sciolta tramite apposita istanza presentata tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

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