Con avviso del 4 giugno il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce indicazioni e scadenze per l’espressione della rinuncia a istanze di riconoscimento sul sostegno (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione Indire.
La dichiarazione della rinuncia formale è operazione necessaria per la partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati dall’Indire o dalle università.
Come presentare la rinuncia
La rinuncia dovrà essere formulata secondo le seguenti modalità:
- tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile tramite il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione per il tramite della predetta piattaforma;
- tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it, soltanto in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
La rinuncia può essere espressa dal 5 giugno 2025 e sino al 25 giugno 2025, esclusivamente da coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalla legge.
“Le rinunce pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso – precisa il MIM – saranno considerate irricevibili; pertanto, gli aventi diritto, dovranno ripresentare la rinuncia, a far data dal 5 giugno 2025 sino alla data del 25 giugno p.v., esclusivamente con le modalità sopra indicate“.
Chi può iscriversi ai percorsi
Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno Indire7Università coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.