La disciplina dell’ammissione all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 è regolata dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La norma attribuisce la competenza deliberativa al Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in sede di scrutinio finale.
Deroghe ai requisiti di profitto e media voti inferiore a sei decimi
Il quadro normativo generale prevede, quale requisito ordinario di ammissione, il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento pari o superiore a sei decimi. Tuttavia, il medesimo comma 2 dell’art. 13 d.lgs. 62/2017 introduce una facoltà derogatoria: in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata e verbalizzata motivazione, l’ammissione del candidato all’esame conclusivo del secondo ciclo. Tale disposizione giustifica l’inclusione, all’interno delle tabelle ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito relative ai crediti scolastici, della fattispecie di candidati ammessi con una media dei voti inferiore a sei decimi ($M < 6$).
Adempimenti connessi alla valutazione del comportamento pari a sei decimi
In caso di ammissione all’esame con una valutazione del comportamento pari esattamente a sei decimi, la legge impone al Consiglio di classe l’obbligo di assegnare allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Tale elaborato deve essere discusso dal candidato in sede di colloquio d’esame. Il conseguimento di una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta, al contrario, l’esclusione immediata dall’esame senza possibilità di deroga.
Requisiti formali obbligatori per l’ammissione
Mentre i requisiti relativi al profitto scolastico presentano margini di flessibilità rimessi alla discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, l’ammissione è subordinata al rispetto tassativo di tre requisiti formali e burocratici:
1. Frequenza scolastica: Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuo personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122;
2. Prove INVALSI: Partecipazione alle prove nazionali INVALSI nel corso dell’anno scolastico di riferimento (la validità del requisito è legata allo svolgimento della prova e prescinde dall’esito della stessa);
3. FSL: Svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) secondo il monte ore previsto dall’ordinamento vigente.
Sara Appolloni




