“Contratto Covid”: per un lockdown nazionale l’insegnante è licenziabile

Quando, nella cartella di posta elettronica, arriva una email di un Istituto scolastico che propone una convocazione per una supplenza, magari vicino a casa, magari di 18 ore settimanali e magari con la data di scadenza del contratto a giugno, ogni docente o aspirante Ata risponde positivamente e spera nella convocazione. Spesso però, presi dall’euforia, non si legge bene il testo e può capitare che sfugga, o che non si dia importanza, alla dicitura, allineata subito dopo la data di scadenza del contratto, che dice, all’incirca, così: “Salvo le condizioni risolutorie previste dall’Organico Covid”.

Prima di accettare questo tipo di contratto, per non avere sorprese più avanti, è bene capire cosa si intende per “Contratto Covid” ed “Organico Covid” e quali sono le “condizioni risolutorie” previste: il personale “Covid”, infatti, viene assunto con un regolare contratto, ma è immediatamente licenziabile, per giusta causa, in caso di nuovo lockdown.

La conversione in legge del Decreto Rilancio, ha introdotto questa nuova figura, ormai nota come l’”Organico Covid”, come personale aggiuntivo che la scuola richiede a causa di sdoppiamento di classi troppo numerose o per ragioni di distanziamento. Sono direttamente i dirigenti scolastici, attraverso le graduatorie d’Istituto, a convocare docenti e personale Ata.

Sono supplenze “temporanee”, ma nella maggior parte delle email di convocazione viene indicato l’ultimo giorno di lezione (che varia da Regione a Regione) come data di scadenza del contratto. Dunque bene, si tratta di supplenze annuali, che oltre ad uno stipendio mensile di più ampio respiro, garantisce anche dei punti importanti da aggiungere al proprio curriculum. Però c’è questa particolarità che è bene sapere prima di scegliere di accettare o meno l’incarico. In caso di un nuovo lockdown nazionale, ed esclusivamente in questo caso, non per una eventuale quarantena della classe, con la sospensione delle attività didattiche in presenza, si ha automaticamente la risoluzione del contratto, senza alcun diritto di indennizzo.

Un “licenziamento” che naturalmente non piace ai sindacati, che nel frattempo avevano chiesto una gestione provinciale delle nomine dell’Organico Covid, e che vorrebbero che i docenti potessero continuare ad insegnare anche in caso di interruzione della didattica in presenza, almeno per dare continuità di personale agli alunni.

 

Mirna Ventanni

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