INGEGNERE ESCLUSO DA ITP PER GEOMETRA VA AL TAR E VINCE IL RICORSO. POTRA’ INSEGNARE COME ITP

Fa discutere e crea un precedente la sentenza del giudice amministrativo che ha riconosciuto il diritto a partecipare ad una selezione per insegnante tecnico pratico che richiedeva il diploma di geometra con una laurea in ingegneria “titolo considerato assorbente” rispetto a quello previsto dal bando. Secondo la famosa legge della fisica per cui “dove entra il più entra anche il meno”. La vicenda è stata raccontata anche da testate non specializzate perché il pronunciamento ha delle ricadute sulla filosofia dei cosiddetti requisiti minimi. Facciamo un esempio molto ravvicinato perché in scadenza a dicembre 2020. Le iscrizioni al corso per operatore socio pedagogico in base alla legge sono aperte a chi ha tre requisiti, due legati al servizio ed uno al titolo: i quattro dell’istituto magistrale pre riforma. Ma chi ha un diploma superiore può approfittare della legge Iori o ha sbarrato l’accesso? In base alla sentenza del TAR del Lazio (III Sezione bis, Sentenza n. 11559 del 06.11.2020), sembrerebbe valutabile almeno come ipotesi che l’indicazione valga come soglia più bassa non come riserva esclusiva, Quindi diplomi magistrali quinquennali, sperimentazioni successive o addirittura triennali, potrebbero avere lo stesso via libera dell’ingegnere che vuole fare il geometra. In Italia, specie nella P.A. le categorie sono affollate di addetti con titoli e formazione molto superiore alla qualifica svolta o alla mansione. Nulla di strano in fondo. Prendiamo ad esempio gli ATA: quanti laureati parteciperanno alle graduatorie del prossimo anno come assistente amministrativo o collaboratore scolastico?

La storia che crea il caso è appunto quella di un ingegnere che si è visto escluso dalla graduatoria per la classe di concorso C430 “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia” perché non era né geometra né perito industriale per l’edilizia. Il Tar, che come è noto può disapplicare solo il provvedimento relativo al soggetto che presenta l’istanza, gli ha dato ragione, appellandosi ad una decisione similare già assunta dal TAR della Calabria nel 2014.  “L’uomo ha sostenuto, innanzi al Tar Lazio, che (comma 4, art. 2) per i posti di insegnante tecnico-pratico sono ammessi i candidati in possesso dei titoli di studio indicati nel D.M. n. 39/98 e che la norma del bando non richiedeva, in modo espresso, che i titoli di studio indicati dal D.M. n. 39/98 fossero stati gli unici titoli validi per l’ammissione al concorso” precisa una cronaca di Orizzonte Scuola, riassumendo il fatto. Il Tribunale ha dunque riconosciuto fondata l’assorbenza della laurea di ingegneria ma il fronte che si apre è se sia sufficiente una triennale o solo ma magistrale soddisfa la condizioni descritta nella sentenza: “nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura o ingegneria, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo”.

Redazione

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