Vincolo triennale, affondo di Pittoni: “Proporrò sblocco per i neoassunti”

Fonte: orizzontescuola.it – 18 ottobre 2022

Abstract articolo di Andrea Carlino

I docenti vincolati chiedono l’intervento della politica per risolvere l’ormai annoso problema riguardante il vincolo triennale. Il senatore della Lega, Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, su Facebook, annuncia che proporrà al primo decreto legge utile due emendamenti per “migliorare” la situazione degli insegnanti sottoposti a vincolo.

Nel primo si chiede lo sblocco delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, nel secondo emendamento, invece, si chiede lo sblocco dei vincolo per i neoassunti.

SBLOCCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, DELLE UTILIZZAZIONI E DELLA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DI RUOLO

All’art. 58, comma 2, lettera f), dopo le parole “due anni” aggiungere il seguente periodo: “Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell’ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Possono inoltre presentare domanda di assegnazione provvisoria i DSGA vincitori del concorso ordinario.”

All’art. 58, comma 2, lettera f), dopo le parole “abbiano ottenuto la titolarità” eliminare le parole “in una qualunque sede della provincia richiesta” ed inserire le parole “nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta”.

Vincolo mobilità: CCNL 2019/22

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A triennio 2019/22, recependo quanto pattuito nel CCNL 2016/18, ha previsto un vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti per tre anni scolastici.

Il succitato vincolo, si applica ai docenti:

  • soddisfatti tramite preferenza analitica, ossia su una delle scuole espresse;
  • trasferiti nell’ambito del comune di titolarità;

non si applica ai docenti:

  • trasferiti tramite preferenza sintetica (comune o distretto);
  • beneficiari di una delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del citato CCNI, se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui opera la precedenza;
  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
  • Decreto sostegni-bis

Sulla citata disposizione è intervenuto il DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) che ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più “stringente”. Così leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f (secondo periodo), del predetto DL:

[…] Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è traferiti: è di tre anni scolastici; si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (comuni e distretti); non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo di parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

Evidenziamo che, stando al tenore letterale del testo, il vincolo di permanenza si applica anche ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNL 2019/22 (emodializzati e non vedenti, personale con disabilità, personale che assiste soggetti con disabilità …). Considerate le necessità del predetto personale, si interverrà in merito nel prossimo CCNI?

Decorrenza

La nuova disciplina, come si legge nel testo sopra riportato, si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l’applicazione parte con le prossime domande di mobilità.

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