Tfa sostegno VIII ciclo, per la scuola secondaria sono necessari i 24 CFU. Nota Ministero dell’Università

Secondo il Ministero dell’Università, i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 sono essenziali per accedere alla specializzazione per il Sostegno nella scuola secondaria.

La Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio ha chiarito questo in una nota inviata al Coordinatore Nazionale dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Luigi D’Alonzo.

Come segnala Italia Oggi, la nota ha risposto a vari quesiti posti dal Coordinatore relativi alle procedure di attuazione dei decreti ministeriali per l’avvio dell’VIII ciclo del Tfa sostegno. Tra i temi trattati vi sono le modalità di redazione della graduatoria di merito e di conteggio delle annualità di servizio che danno diritto all’accesso diretto alle prove.

Il punto più rilevante, tuttavia, riguarda la necessità di aver acquisito 24 crediti formativi universitari entro il 31 ottobre 2022 per partecipare alla selezione per i percorsi di sostegno nella scuola secondaria. Alcune università avevano indicato questo requisito nei loro bandi, causando perplessità sulla legittimità di tale richiesta. Il parere del ministero era atteso, anche se la risposta data non fornisce vere precisazioni, ma si limita a definire «corretta la soluzione prospettata» nel quesito. Quest’ultimo era così formulato: «Per titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del DPR 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal DPR 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022».  Il riferimento normativo è quindi il decreto ministeriale 92/2019, che, all’articolo 3, comma 1 lettera b, fa un riferimento all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 59/2017.

Per il computo dei tre anni negli ultimi cinque, come per i tre anni negli ultimi dieci, sarà tenuto valido anche l’anno scolastico 2022/2023. Va infatti rammentato che chi ha tre anni di servizio negli ultimi dieci sarà ammesso direttamente alla prova scritta, in virtù di quanto previsto dal articolo 2, comma 8, del dl 22/2020, ma, a differenza di chi ne ha tre negli ultimi cinque, non avrà diritto alla quota di riserva e dovrà avere il servizio nel medesimo ordine e grado.

Per quel che riguarda le modalità di erogazione dei corsi, questi “sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Articoli recenti

ART.6 INDIRE PUBBLICATO IL DECRETO

ART.6 INDIRE PUBBLICATO IL DECRETO

DECRETA Art. 1 – Percorsi L’approvazione e l’emanazione del presente Bando per l’a.a. 2024/2025 per l’ammissione ai percorsi di cui all’art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.75 del 24 aprile 2025. Per l’a.a. 2024/2025, e per ogni grado...

RECUPERI ESTIVI: UN’OCCASIONE DI LAVORO ANCHE PER I NON ABILITATI

RECUPERI ESTIVI: UN’OCCASIONE DI LAVORO ANCHE PER I NON ABILITATI

di Alberto Barelli Le lezioni estive per i corsi di recupero sono un’occasione lavorativa anche i docenti non iscritti in graduatoria o non abilitati. Per non farsi sfuggire questa occasione è possibile inviare la messa a disposizione agli istituti, molti dei quali...