Bandi concorsi 2023. Il titolo di accesso deve essere conseguito entro il 9 gennaio 2024 e anno scolastico 2023/24 non conta

Bandi concorsi scuola infanzia primaria e secondaria: il Ministero ha bandito i DDG n. 2575 e DDG n.2576 del 6 dicembre 2023 e dato il via alle iscrizioni, che si chiuderanno il prossimo 9 gennaio ore 23:59. Alcuni chiarimenti per i titoli di accesso.

Il titolo di accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza per la presentazione della domanda

Questo vale sia per il concorso infanzia primaria che secondaria. Quindi per sia per la laurea in Scienze della formazione primaria, sia per la laurea che dà accesso alla classe di concorso della scuola secondaria.

Non ha alcuna importanza che i 24 CFU siano stati comunque conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

A contare infatti è la data di conseguimento del titolo di accesso.

Il bando per la secondaria afferma all’art. 4 comma 1 “Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli”

Analogamente il bando per infanzia e primaria “Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”

Lo stesso vale per il titolo di sostegno.

L’unico caso in cui è previsto l’inserimento con riserva

E’ il caso del riconoscimento del titolo estero. Ossia il candidato che utilizza come titolo di accesso un titolo conseguito all’estero, deve aver conseguito il titolo entro il prossimo 9 gennaio ed entro la stessa data deve aver richiesto il riconoscimento del titolo “Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale

La riserva quindi vale esclusivamente per il riconoscimento del titolo, non per il titolo in sè.

Anno scolastico 2023/24

Non vale. Né  per il conteggio dei 3 anni di servizio utili per l’accesso, né per i tre anni utili per accedere alla riserva del 30% dei posti.

Questo perchè anche chi ha avuto il contratto dal 1° settembre 2023 al 9 gennaio 2024 non avrà ancora completato l’annualità, ossia i 180 giorni di servizio.

Pertanto il conteggio delle annualità per chi accede con “laurea + tre anni di servizio” parte a ritroso dal 2022/23 e si ferma al 2018/19, come indicato nella Guida del MInistero alla compilazione della domanda

Nel caso in cui abbia chiesto di partecipare con titolo di studio e 3 anni di servizio, il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver prestato almeno 3 annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, anche non continuative, tra l’anno scolastico 2018/2019 e l’anno scolastico 2022/23, su posto comune o di sostegno, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa.

Per accedere alla riserva del 30% dei posti invece i dieci anni vanno dal 2022/23 al 2013/14. La guida ci dice

in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno;”

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