Docenti con laurea+24 CFU che vincono il concorso dovranno seguire corso abilitante da 36 CFU

Percorsi abilitanti quasi al via: manca solo l’ultimo passaggio dall’Anvur e poi i corsi per l’abilitazione dei docenti potranno partire. 

Come abbiamo spiegato in precedenza, il titolo di accesso deve essere già comprensivo dei CFU utili per l’abilitazione.

Nel caso dei laureandi, per sostenere l’esame finale del percorso abilitante bisognerà inoltre conseguire prima la laurea.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/24

I percorsi da attivare saranno

  • Percorso 60 CFU/CFA
  • Percorso 30 CFU/CFA,
  • Percorso 30 CFU/CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

Non mancano le problematiche. Da una prima analisi delle classi di concorso richieste dalle Università è facile intuire come, al di là del fabbisogno stimato dal Ministero, sarà più agevole conseguire l’abilitazione per alcune classi di concorso perché sono tante le Università che propongono le stesse classi di concorso, mentre sarà più difficile per altre, in particolar modo per gli ITP.

Il DPCM, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 59/17, nell’ambito dell’acquisizione dei suddetti 60 CFU/CFA,  prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto [ricordiamo che chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare al concorso previsto per la fase transitoria, che durerà sino al 31/12/2024; tali aspiranti, completeranno poi la formazione conseguendo 36 CFU/CFA, secondo quanto indicato nell’allegato 5 al DPCM];
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida allegate sempre la predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene nel rispetto dei criteri e principi di seguito riportati (allegato B al DPCM), fermo restando che siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato indicato nell’allegato A al DPCM. Ecco i predetti criteri e principi:

  • A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.
  • B) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
  • C) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
  • D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.
  • E) Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
  • F) Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.

Riguardo al punto F), ricordiamo quali sono i percorsi formativi (naturalmente sempre finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione) nell’ambito dei quali il riconoscimento dei CFU/CFA è ridotto in proporzione.

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