Percorsi abilitanti 60 CFU, ci saranno posti riservati per alcuni docenti (con o senza servizio). Le quote previste

Percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria: in questi giorni le Università stanno pubblicando i decreti di accreditamento, dopo la conclusione dell’iter svolto da ANVUR e che si è protratto più del previsto. In Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024 è stato pubblicato anche il decreto per la nomina dei tutor, ma non è ancora il tempo dei bandi.

Il Ministero deve ancora pubblicare l’elenco dei corsi autorizzati, con il numero dei posti assegnati per ciascuna classe di concorso. Sappiamo che fino al 20 febbraio è aperta la piattaforma per cercare di recuperare alcune classi di concorso per le quali nessuna Università aveva proposto un’offerta formativa, per cui non sappiamo se il Ministero andrà comunque avanti o attenderà il quadro completo.

Due sono i passaggi più attesi

  • il numero dei posti per classe di concorso
  • le modalità di accesso nel caso di numero di domande superiore al numero dei posti per singola classe di concorso e Università. Ci sarà il tempo per organizzare una selezione?

Inoltre, leggiamo nel decreto di accreditamento

“Con successivi decreti ministeriali sarà stabilita la quota di riserva per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché saranno autorizzati i posti disponibili allo svolgimento dei percorsi in parola.”

Corsi abilitanti da 60 CFU

Requisiti di accesso

  • Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti nella scuola secondaria di I e II grado
  • Laureandi iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in possesso di almeno 180 CFU/CFA.
  • diploma ITP (fino al 31/12/2024) coerente con la classe di concorso

Quote di riserva

È prevista una quota di riserva

  • per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
  • per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
  • per i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

La riserva di posti è pari

  • per il primo ciclo, al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni)
  •  per il secondo e il terzo ciclo, al 35% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM
    (il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni).

Quali CFU potranno essere riconosciuti all’interno dei 60

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:

  • I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:
    ✓ strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
    ✓ non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative
    alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
    ✓ non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
    ✓ nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso
    del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

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