Seconda Abilitazione per docenti di ruolo: come fare

 30 CFU seconda abilitazione :destinati ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.

Cosa sono i 30 CFU e perché sono importanti per la seconda abilitazione? 

I percorsi abilitanti da 30 CFU rientrano a pieno titolo tra le novità introdotte dalla Riforma Bianchi e rappresentano dei percorsi abbreviati riservati alle seguenti categorie di aspiranti docenti:

  • con 3 anni di servizio (anche non consecutivi) negli ultimi 5 presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella classe di concorso specifica per cui si richiede l’abilitazione;
  • vincitori del Concorso straordinario bis;
  • abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, oppure già in possesso della specializzazione sul sostegno;
  • coloro che intendono partecipare al secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi e non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022;
  • coloro che hanno vinto il secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi con soli 230 CFU.

Nello specifico, i 30 CFU finalizzati al conseguimento di una seconda abilitazione sono disciplinati dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 e sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale (determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 4). Ragion per cui non è previsto alcun limite per quanto riguarda le iscrizioni. Anche perché i relativi corsi – che non prevedono nessun tirocinio diretto – potranno essere interamente svolti in modalità telematica sincrona.     

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, i docenti in questione possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di soli 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. 

Chi può ottenere una seconda abilitazione con 30 CFU?

Possono conseguire una seconda abilitazione all’insegnamento attraverso i percorsi abilitanti abbreviati da 30 CFU solo i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che hanno acquisito la specializzazione sul sostegno. Fermo restando, ovviamente, il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.

I relativi percorsi prevedono l’acquisizione di soli 30 CFU del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Alla luce di quanto affermato, i docenti già abilitati e/o specializzati, che operano nell’ambito della scuola dell’Infanzia e primaria o della scuola Secondaria, possono ottenere l’abilitazione:

  • per un’altra classe di concorso all’interno dello stesso grado di istruzione di quella già posseduta, per i docenti della scuola secondaria;
  • per una classe di concorso dello stesso grado (primo o secondo della secondaria) in cui si è specializzati;
  • per un’altra classe di concorso di un grado differente (primo o secondo grado della secondaria) rispetto a quello dell’abilitazione o specializzazione già detenuta, per i docenti della secondaria;
  • per un grado di istruzione diverso da quello di appartenenza, per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Come ottenere una seconda abilitazione per docenti di ruolo: la procedura 

I docenti di ruolo che vogliono ottenere una seconda abilitazione, così come previsto dall’art. 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, dovranno iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU presso le Università e le Istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) accreditate presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).   

A differenza dei percorsi da 60 CFU, in questo caso non è prevista nessuna selezione per titoli ed esami né limitazioni legati al livello di sostenibilità delle Università. Per i 30 CFU non sarà, infatti, necessario il tirocinio diretto e, soprattutto, sarà possibile seguire l’intero percorso in modalità telematica sincrona.  

Tuttavia, per accedere al percorso di formazione iniziale da 30 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento è fondamentale il possesso del titolo di studio con riferimento alla classe di concorso come da tabelle MIUR, oltre all’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione o alla specializzazione sul sostegno.

Che tipo di corsi da 30 CFU seguire? 

I percorsi formativi destinati agli aspiranti insegnanti saranno erogati dalle Università e dalle Istituzioni AFAM accreditate presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e, soprattutto, saranno differenziati in base alla classe di concorso di interesse, adattando i contenuti e le metodologie didattiche alle specifiche esigenze disciplinari.

Come stabilito dall’art. 13 del DPCM 60 CFU, i contenuti dei percorsi di formazione per ottenere i 30 CFU – della durata complessiva di 180 ore – saranno stabiliti sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i crediti formativi già acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’Allegato A:

  • competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; 
  • competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche,integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica; 
  • competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali; 
  • capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali; 
  • capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale. 

Come già chiarito, non sono previste limitazioni numeriche per l’accesso ai percorsi abilitanti da 30 CFU e gli stessi potranno essere seguiti interamente in modalità telematica sincrona

Per questo percorso non sono, inoltre, previsti riconoscimenti di crediti.

Il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante è stato fissato dal DPCM 60 CFU e oscillerà tra i 2.000 e i 2.500 euro. 

Nel dettaglio: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati 30 CFU per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU 2.000 euro
Percorsi abbreviati 30 CFU per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro
Svolgimento della prova finale150 euro

Pertanto, il costo massimo dei percorsi abilitanti da 30 CFU sarà di 2.000 euro.  

La modalità d’esame per ottenere i 30 CFU

Per accedere alla prova finale dei percorsi abilitanti da 30 CFU sarà necessaria una percentuale minima di presenze pari al 70% per ogni attività formativa. 

L’esame conclusivo del percorso formativo comprende una prova scritta e una lezione simulata. La lezione simulata segue le stesse linee guida del percorso di 60 CFU/CFA, mentre per la prova scritta sono state stabilite indicazioni specifiche.

Nella prova scritta, il candidato è chiamato a elaborare un progetto di didattica innovativa, possibilmente integrando l’uso di tecnologie digitali multimediali, in relazione alla materia o alle materie di competenza della classe di concorso interessata.

Per quanto riguarda la lezione simulata, questa viene assegnata dalla commissione con un preavviso di 48 ore e deve avere una durata massima di 45 minuti. Si richiede che la lezione sia strutturata utilizzando tecnologie digitali, basandosi su metodi didattici innovativi e includendo una spiegazione dettagliata delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche, in coerenza con il percorso formativo seguito per la specifica classe di concorso.

Per quanto riguarda la valutazione, la commissione esaminatrice può assegnare fino a un massimo di 10 punti per ciascuna delle due prove. L’esame è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata.

Quante abilitazioni può prendere un docente in questo modo?

L’art. 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 non prevede nessun limite per le abilitazioni che possono essere conseguite attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU dai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché dai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Basterà, quindi, essere semplicemente in possesso dei requisiti richiesti. 

Come utilizzare la seconda abilitazione all’insegnamento 

La seconda abilitazione per docenti di ruolo conseguita attraverso i percorsi universitari e accademici di formazione abilitante può essere utilizzata sia per il passaggio ad un altro grado di scuola che ad un’altra classe di concorso. La stessa costituisce, inoltre, requisito d’accesso fondamentale per la partecipazione ai concorsi a cattedra a partire dal 1° gennaio 2025. 

Il passaggio di cattedra o ruolo con la seconda abilitazione

L’abilitazione ottenuta può essere utilizzata per il passaggio di cattedra o di ruolo da parte di docenti di ruolo interessati a cambiare grado di istruzione o classe di concorso (i cosiddetti docenti “ingabbiati”), con una quota di posti annualmente destinata a questi passaggi nell’ambito della mobilità docenti. 

L’assegnazione del ruolo o della cattedra desiderati è influenzata da vari fattori:

  • il momento in cui si ottiene il titolo;
  • il numero di posti disponibili per la classe di concorso o provincia di interesse;
  • la quota di posti riservata ai passaggi di ruolo.

Allo stesso modo, un docente specializzato nel sostegno che acquisisce l’abilitazione per una specifica classe di concorso avrà la possibilità di richiedere il trasferimento a quella classe di concorso.

Per quanto riguarda i docenti neoassunti in un diverso grado di istruzione o classe di concorso, la necessità di ripetere l’anno di prova dipenderà dalle specifiche circostanze di partenza e arrivo. 

L’accesso a concorsi su base regionale

In aggiunta, con l’abilitazione in mano, il docente è in grado di partecipare ai concorsi, che si svolgono su base regionale, aprendo ulteriori opportunità di carriera all’interno del sistema educativo.
Ricordiamo, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2025 – quando, cioè, la Riforma Bianchi, ovvero la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge con modificazioni del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) entrerà in vigore a pieno regime – il possesso dell’abilitazione rappresenterà, a tutti gli effetti, un requisito d’accesso imprescindibile per la partecipazione ai concorsi a cattedra.

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