Percorsi abilitanti 30 CFU: non ci sono le abilitazioni a cascata come nel concorso ordinario

I nuovi percorsi abilitanti, di cui all’art. 13 del DPCM del 24/08/2023, prevedono abilitazioni cosiddette a cascata? Per ambiti orizzontali?

Percorsi 30 CFU

L’art. 13 del DPCM del 24 agosto 2023, attuativo del D.lgs. 59/2017, ha previsto – come sappiamo – percorsi abilitanti per i docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione su posto di sostegno.

I percorsi permettono l’acquisizione dell’abilitazione tramite il conseguimento di 30 CFU/CFA.

Una volta conseguita, l’abilitazione può essere sfruttata in vari modi:

  • per la partecipazione al concorso scuola secondaria (laurea + abilitazione);
  • per l’inclusione negli elenchi aggiunti 25/26 alla prima fascia delle GPS e poi nella prima delle medesime graduatoria (alla loro riapertura);
  • per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra (per i soli docenti di ruolo).

Abilitazioni a cascata?

I nuovi percorsi abilitanti non prevedono abilitazioni a cascata, tuttavia, a seguito dei primi percorsi e in coerenza con quanto disposto dal DM n. 255/2023, chi si abilita per una delle classi di concorso accorpate ai sensi del predetto decreto, sarà abilitato anche nell’altra classe di concorso oggetto di aggregazione.

Quanto detto è previsto dal DM 621/2024 che ha autorizzato il primo ciclo dei nuovi percorsi abilitanti. Nello specifico, così leggiamo nell’art. 4/4 del predetto DM:

4. I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Classi concorso accorpate

Queste le nuove classi di concorso accorpate:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Evidenziamo che, nonostante l’accorpamento, i ruoli restano distinti, ragion per cui:

  1. nelle procedure concorsuali, relative alle classi di concorso sopra riportate, si  formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza;
  2. si compilano graduatorie distinte per l’attribuzione delle supplenze.

Dunque, chi si abilita, ad esempio, per la classe di concorso (ex) A-12 lo sarà anche per la (ex) A-22. 

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