La normativa sull’orario di servizio del personale ATA. La differenza tra orario di lavoro ordinario e straordinario, quando spetta la pausa, quali sono le variabili.

Fonte: Orizzontescuola.it – 2 febbraio 2021

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL/2007. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;

ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

miglioramento della qualità delle prestazioni;

ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. L’orario ordinario di lavoro è definito ad inizio anno scolastico, inserito nel piano annuale di lavoro e rimane tale per tutto l’anno scolastico. Contestualmente sono stabilite eventuali deroghe di flessibilità oraria. Dunque, nel contratto d’istituto, vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta, possono beneficiare di un orario più favorevole (studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.). In caso di orario lavorativo pomeridiano (es. cosi come previsto per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali) si deve tener conto del principio di rotazione fra tutto il personale in servizio e l’orario deve essere consono per garantire la consumazione del pasto.

esempio:

1° turno (ANTIMERIDIANO) – Dalle 7,30 alle 13,30;

2° turno (POMERIDIANO) – Dalle 13,00 alle 19,00.

Abstract articolo di Giovanni Calandrino

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