Assemblee degli studenti. Obbligo di vigilanza?

In alcune scuole i Dirigenti impongono ai docenti l’obbligo di vigilanza durante le assemblee studentesche e/o secondo il proprio orario di servizio. Facciamo chiarezza…

Il Testo Unico della scuola, il d lgs 297/94, art 13 c.8, sostiene: «All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino». È evidente che gli insegnanti sono liberi di decidere di essere presenti all’Assemblea degli studenti e che questa, concessa dal Dirigente Scolastico ai rappresentanti degli studenti che ne abbiano fatto richiesta, interrompa la regolare attività didattica e lo svolgimento della programmazione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari depositata il 25 Settembre 2007, afferma che il docente in servizio abbia l’obbligo di rilevare assenze e presenze in prima ora qualora l’Assemblea degli studenti sia coincidente con l’orario iniziale delle lezioni. Il Giudice ha ritenuto corretto il comportamento dell’insegnante che non si presenti a servizio se il proprio orario sia successivo all’Assemblea degli studenti.

Qualora non fossero state deliberate attività specifiche nel programma annuale da svolgersi durante le assemblee, il docente può ritenersi libero di assistere all’assemblea o di essere esonerato da obblighi di servizio, essendo interrotta l’attività didattica e non avendo obbligo di sorveglianza.

Diverso il caso in cui il Dirigente scolastico imponga obbligo di vigilanza durante le assemblee. In questo caso l’insegnante terminerà il proprio orario di servizio in concomitanza con l’assemblea.

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