Laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza: non sono equiparabili all’abilitazione. Sentenza

Fonte: Orizzonte Scuola – 2 ottobre 2020

Importante sentenza del Tar del Lazio relativa all’accesso all’insegnamento: il titolo di laurea e i 36 mesi di insegnamento unitamente ai 24 CFU non possono essere equiparabili al conseguimento del titolo abilitativo. In base a tale sentenza (n.9914), emessa dalla Sezione III Bis in data 30 settembre il Ministero non può consentire l’iscrizione a coloro che hanno soltanto questi requisiti, mentre per l’iscrizione alla I fascia delle graduatorie è necessario avere conseguito il titolo abilitativo.

Il Tar si è pronunciato in merito a un ricorso presentato da due docenti laureati, che hanno richiesto l’iscrizione nella I fascia GPS e II fascia GI (graduatorie istituto) e per i quali la laurea, il possesso dei CFU e l’esperienza di 36 mesi costituiscono requisiti validi per l’iscrizione.

Per la giurisprudenza laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza professionale non possono essere considerati equiparabili al titolo abilitativo neppure se conseguiti congiuntamente.

Per il Tar non esiste alcuna norma che ha introdotto il principio dell’equiparazione o dell’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. Stante la mancata equiparazione, legittimamente il Ministero non ha riconosciuta valida l’iscrizione a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.

Per i percorsi abilitanti si deve far riferimento all’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 che così prevede:

“1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.

2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”.

Sulla base di tali disposizioni la sentenza del Tar vede confermato l’indirizzo che valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca”.

L’abilitazione costituisce, insomma, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica.

Laura Biarella

Articoli recenti

PERCORSO FORMATIVO DOCENTI 60 CFU PRESTO AL VIA

PERCORSO FORMATIVO DOCENTI 60 CFU PRESTO AL VIA

Presto al via il nuovo percorso formativo del personale docenti da 60 cfu. Si attende infatti soltanto il nulla osta della Commissione europea per l’approvazione definitiva e la sua promulgazione sul prossimo Dpcm.Dopo mesi di attesa saranno così note le nuove...

SCUOLA MATERNA NON STATALE: FIRMATO IL CONTRATTO PER IL PERSONALE ATA

SCUOLA MATERNA NON STATALE: FIRMATO IL CONTRATTO PER IL PERSONALE ATA

Sospiro di sollievo per circa quarantamila dipendenti delle oltre novemila realtà educative aderenti alla FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. È il risultato conseguito dopo una lunga trattativa, che ha visto le parti condurre un estenuante braccio di ferro....