Fonte: Orizzontescuola.it – 21 gennaio 2021
Inclusione scolastica: novità nell’attribuzione delle ore di sostegno, con una vera e propria modifica di “mentalità” che deve trovare la quadra anche con le aspettative dei docenti che vengono chiamati in questi anni a svolgere supplenze su sostegno pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione. Il processo di integrazione scolastica come noto avviene garantendo il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, Legge 104/92, e attribuendogli il numero di ore di sostegno corrispondenti al suo fabbisogno. È il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, a stabilire quanto segue: Art. 7 comma 2, il PEI è elaborato e approvato dal GLO (dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) ed esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe. Art.9 comma 10, “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. …” Nella nota di accompagnamento alla diffusione del nuovo PEI il Ministero si legge “una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l’erronea semplificazione meramente quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla “tipologia” di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe”. Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, è introdotta una modifica dei parametri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
Abstract articolo di Linda Tramontano