Graduatorie terza fascia ATA, chi non potrà presentare domanda. Escluso chi nel 2017 ha prodotto titoli falsi o viziati e non ha avuto convalida

Fonte: Orizzontescuola.it – 1 febbraio 2021

In prossimità della riapertura delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA va ricordato che non tutti vi possono partecipare: sono esclusi tutti coloro che nelle precedenti tornate concorsuali a seguito dei controlli e validità dei titoli, sono risultati autori di autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false. Nella bozza del nuovo decreto è ribadito all’art. 3.2 lettera C: coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione.

Si coglie l’occasione per ricordare che non possono partecipare alla procedura di inserimento:

coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

N.B. Naturalmente con l’espressione “non ha avuto convalida” ci riferiamo a quegli aspiranti che, individuati dalla graduatoria o da MAD, hanno avuto un incarico e la segreteria scolastica ha provveduto alla verifica dei titoli e “scoperto” la dichiarazione mendace e assunto le conseguenti determinazioni. Non si riferisce a chi invece è stato in graduatoria per tre anni e non è mai stato chiamato e non ha ancora avuto nessuna verifica dei titoli. In quest’ultimo caso il candidato troverà a sistema il punteggio con il quale si è inserito nel 2017.

Abstract articolo di Giovanni Calandrino

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