Dimensionamento scolastico e ATA, assegnazione scuola e titolarità

Fonte:  Orizzontescuola.it – 23 febbraio 2021

Le varie regioni italiane hanno già pubblicato i piani di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2021/22. I piani, com’è noto, definiscono annualmente la rete scolastica regionale, indicando le istituzioni scolastiche che modificano il proprio assetto ovvero che vengono soppresse, aggregate o unificate, che perdono l’autonomia o che comunque sono interessate dal dimensionamento e/o razionalizzazione posti in essere. Nell’ambito delle suddette operazioni, il personale ATA delle scuole coinvolte può perdere posto. Vediamo come si individua tale personale e come viene assegnata la titolarità al restante personale ATA non soprannumerario. Individuazione soprannumeri ATA in caso di dimensionamento scolastico E’ l’articolo 45 del CCNI 2019/2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA a disciplinare l’individuazione del personale ATA soprannumerario in seguito ad operazioni di dimensionamento della rete scolastica. Ai fini dell’individuazione del personale perdente posto – leggiamo nel succitato articolo – nel caso in cui, a seguito del dimensionamento scolastico, si realizzino unificazioni o aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche dello stesso o di diverso ordine e grado, il personale ATA titolare delle scuole appartenenti ad un “singolo dimensionamento” (ad eccezione dei DSGA) confluisce in un’unica graduatoria distinta per profilo e redatta secondo quanto previsto dall’articolo 45, commi 1-16, del summenzionato CCNI. Ricordiamo che per “singolo dimensionamento” si intende l’insieme di scuole che entrano in relazione tra loro, direttamente o indirettamente, tramite l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche: ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C; le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

Cosa fanno i dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento:

  • procedono, previa intesa tra loro, alla compilazione della summenzionata graduatoria unica (distinta per profilo e con tutto il personale ATA delle scuole coinvolte nel dimensionamento), alla pubblicazione e trasmissione della stessa all’Ambito territoriale provinciale competente, insieme agli eventuali reclami;
  • contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. (…)

Il personale perdente posto è individuato in base alla posizione in graduatoria (gli ultimi saranno soprannumerari) e al numero di posti complessivo nelle istituzioni scolastiche coinvolte nel singolo dimensionamento.

Cosa fa il personale ATA interessato

Il personale ATA interessato, dopo la pubblicazione della graduatoria unica, può produrre reclamo all’Ambito territoriale provinciale competente, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L’Ambito territoriale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.

Prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di cui sopra e all’organico complessivo delle scuole coinvolte nel singolo dimensionamento, l’Ambito territoriale provinciale assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento, secondo le seguenti modalità (nell’ordine in cui sono riportate):

  1. riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso (quindi di attuale titolarità, a.s. 2020/21), nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità;
  2. assegnazione a domanda, nel rispetto della graduatoria unica e sui posti rimasti disponibili, di tutto il personale non perdente posto (compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto e quindi riassegnati nella scuola di titolarità nell’anno in corso) nell’istituto (diverso da quello di attuale titolarità), nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili;
  3. assegnazione della titolarità al restante personale non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

Terminate le predette operazioni, l’Ambito territoriale provinciale invita il personale individuato come perdente posto a presentare domanda di trasferimento. Anche il personale non perdente posto, coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole secondo le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità. Il personale di cui punto 3 (vedi sopra) e quello perdente posto che ha presentato istanza di mobilità, può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell’ottennio in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento, che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Il personale trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) ovvero a domanda condizionata, nell’ottennio precedente, da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità (si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento) o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, secondo quanto previsto dall’articolo 40/ 1, punti II e V, del CCNI 2019/22 [precedenza per il rientro nella scuola (punto II) e nel comune (punto V) di precedente titolarità].

Abstract articolo di Nino Sabella

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