Fonte: orizzontescuola.it – 13 aprile 2021
L’esame di Stato di II grado a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga alla normativa. L’esame consiste in una sola prova orale. Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). A differenza dell’anno passato i consigli di classe decideranno sull’ammissione o meno degli alunni frequentanti la classe quinta. Sono ammessi all’esame di Stato di II grado, stabilisce l’articolo 3 – comma 1 lettera a) – dell’OM 53/21, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica …
Alla luce della sopra riportata disposizione, i requisiti necessari per l’ammissione all’esame e quelli invece non necessari e derogati sono i seguenti:
è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica;
non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi;
non è necessario aver svolto il previsto monte ore di alternanza scuola lavoro;
non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline.
Scrutinio finale
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dispone l’ammissione all’esame di Stato di secondo grado. Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Così leggiamo nel citato articolo 3 dell’ordinanza ministeriale.
L’ammissione scaturisce dal possesso dei sopra riportati requisiti e dalla valutazione effettuata dai membri del consiglio di classe.
Il consiglio di classe per ciascuno studente procede all’attribuzione di:
voti delle singole discipline;
voto di comportamento;
credito scolastico (attribuzione crediti quinto anno e conversione dei crediti relativi al terzo e quarto anno).
Dalle succitate valutazioni e dalla valutazione complessiva del percorso dell’alunno, scaturisce l’ammissione o meno dello stesso all’esame di Stato.
I voti attribuiti in ciascuna disciplina e per il comportamento, nonché i punteggi del credito scolastico, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.
Gli esiti della valutazione sono resi pubblici tramite l’affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica e per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico.
Per ciascuno alunno, nei tabelloni e nell’area documentale del registro elettronico vanno riportati il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.
Abstract articolo di Nino Sabella