Chi può insegnare inglese alla scuola primaria

L’attribuzione di incarichi relativi all’insegnamento della lingua inglese crea qualche interrogativo.

La circolare annuale di assegnazione delle supplenze del 6 agosto impone il controllo dei titoli di accesso in fase di accettazione di nomina.

Per le procedure di controllo, invece, solitamente occorre decisamente più tempo.

Durante la fase di compilazione delle domande di aggiornamento o inserimento nelle nuove graduatorie provinciali e di istituto, era stato evidenziato come il modello di domanda proposto dal Ministero non consentisse di inserire il titolo di insegnamento per la lingua inglese nella scuola primaria.

Cosa dispone il Ministero

Annualmente il Ministero fornisce indicazioni con l’emissione della circolare sulle supplenze:

“Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza.”

Si fa riferimento a docenti in possesso di titoli di accesso all’insegnamento nella scuola primaria, ovvero diploma magistrale conseguito entro l’a.a. 2000/2001 oppure laurea in Scienze della formazione primaria.

Art. 13 comma 17 dell’ Ordinanza n. 60/2020

Possono avere accesso a detto percorso:

  • gli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
  • coloro che siano in possesso del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
  • agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 (Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 o diploma di laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12).
  • agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
  • gli inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.

Dott.ssa Chiara Pasqui

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