ANNO SCOLASTICO 2022/2023: 94.130 IMMISSIONI IN RUOLO

Quasi centomila assunzioni per il prossimo anno scolastico. Per la precisione le immissioni in ruolo previste sono 94.130 suddivisi tra GAE, ai concorsi, alla call veloce e alle assunzioni da GPS 1 fascia.

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria.

Il restante sarà suddiviso nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).

Eventuali posti residui saranno assegnati alla cosiddetta call-veloce.

Quindi il Ministero assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia.

Va considerato che l’ordine sarà gestito dal software e pertanto potrebbe non coincide coi turni di nomina.

ASSUNZIONI DELLA SCUOLA SECONDARIA

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi. Tra i concorsi la normativa vigente prevede questa ripartizione:

100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria.

Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018).

Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni.

Discipline STEM: i vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.

Posti del concorso “straordinario bis” (art. 59, c 9 bis DL 73/2021, sostituito dall’art. 5, c. 3 quinquies, DL 228/2021): se le graduatorie non sono pronte è previsto che siano accantonati e non resi disponibili per le immissioni in ruolo da altre procedure.

La rinuncia: a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Direttore Dott. Alberto Barello

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