Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa

Con la presente nota, al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro
famiglie, si forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro
normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Nel 2022/2023 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere
configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate.

Requisiti di ammissione all’esame

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione
all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei
seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall’INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di
ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a
sei/decimi.

Prove d’esame

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l’articolo 6 del decreto ministeriale n.
741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare,
sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza
della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e
la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle
seguenti tipologie:
1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è
intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e
previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle
altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni
distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda
lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione,
valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo
finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio
accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento
trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Gaia Lupattelli

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