Psicologo a scuola, perché in Italia è così difficile introdurre in modo strutturale questa figura? 

Di cosa dovrebbe occuparsi lo psicologo scolastico?

C’è una vasta letteratura, nel mondo, sul positivo impatto dell’azione dello psicologo nella scuola. Un elemento emergente dalle varie ricerche in merito è che la sua massima utilità si esprime, prima ancora che sul piano della cura del malessere già espressosu quello della prevenzione del disagio e sul lavoro svolto in funzione del benessere complessivo di chi vive all’interno della scuola.

In tal senso, si esprime la fondamentale funzione anche educativa di questa figura professionale.

I compiti previsti sono svariati: supporto all’inserimento degli allievi nel sistema scolastico; sostegno allo sviluppo della loro personalità e delle competenze emotive e sociali; supporto al benessere di allievi e personale scolastico; individuazione precoce dei fenomeni di devianza e disagio; consulenza psicologica, per allievi, personale scolastico e genitori, sul percorso scolastico e sul benessere degli studenti; supporto formativo per i docenti; supporto alla genitorialità.

Un aspetto lamentato dagli psicologi è che si riscontra talvolta una certa confusione nei ruoli, in quanto, ad esempio, in diversi sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole sono entrati counselor, che hanno caratteristiche professionali diverse da quelle degli psicologi.

Nel loro lavoro, gli psicologi si richiamano ad un rigoroso Codice deontologico il quale, ad esempio, all’art. 3, afferma che lo psicologo deve “evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”.

Gli interventi degli psicologi, anche a scuola, sono del resto sottoposti a precisi vincoli di legge.

La Cassazione ha infatti stabilito che gli psicologi possono stare in classe solo a condizione che i genitori degli alunni siano informati della loro presenza ed abbiano dato il loro consenso al fatto che i loro figli possano essere sottoposti ad una osservazione clinica del loro comportamento. In caso contrario, lo psicologo, il ds e l’insegnante presente nella classe commettono il reato di violenza privata, con le relative conseguenze penali.

C’è poi una componente di sviluppo scientifico nell’esercizio della professione, richiamata espressamente, fra gli altri, dall’art. 34 del Codice: “Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale”.

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