TFA sostegno VIII ciclo, quasi 30 mila posti. Riserva del 35% per docenti con 36 mesi di servizio che accedono direttamente alla prova scritta. Dal 4 al 7 luglio le preselettive.

Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo ciclo – l’ottavo – di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico.

 Lo comunica il Ministero dell’Università e della Ricerca a seguito della firma del decreto da parte della Ministra Anna Maria Bernini, che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

I posti

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).

La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

Test preselettivo

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare un test preselettivo – una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

  • 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
  • 5 luglio 2023: prova scuola primaria
  • 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
  • 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

IL DECRETO 

I requisiti di accesso al TFA sostegno

Per accedere al corso di specializzazione sul sostegno ci sono i requisiti ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e quelli per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti d’accesso ordinari 

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU) I 24 CFU potranno essere stati conseguiti dopo il 31 ottobre? Anche su questo si attende una risposta. 

Chi è esonerato dai 24 CFU

Per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici, ovvero gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017. E’ il caso ad es. di docenti di infanzia /primaria con laurea + 24 CFU: possono chiedere di svolgere le prove di accesso per secondaria, primo o secondo grado a seconda a quali classi di concorso permette l’accesso il titolo.

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