Riforma classi di concorso: per gli ITP tre modalità di accesso. NOVITÀ fino al 31 dicembre 2024, poi la laurea triennale

Riforma classi di concorso: l’allegato B allo schema di decreto per il riordino delle classi di concorso, da adottare entro il 31 dicembre 2023, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 36/2022 presenta delle novità, che vengono anticipate dal parere del CSPI.

Per gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) il CSPI segnala nell’allegato B la previsione di tre modalità diverse per acquisire i requisiti per l’insegnamento.

Nello specifico: in alcuni indirizzi di studio dell’istruzione professionale si far riferimento ai codici ATECO, in altre classi di concorso invece è specificato come requisito un numero minimo di ore che devono essere svolte nel piano degli studi (ad esempio la B-19, B-20, B-21) e in altre ancora si individua come requisito, per chi ha il titolo di studio nell’indirizzo “Servizi commerciali”, la declinazione percorso specifico nell’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, attestato nel proprio Curriculum dello studente (ad esempio B-22, B-27, B-28). Il CSPI considera necessario prevedere criteri nazionali omogenei.

Nuova tabella valida fino al 31 dicembre 2024

Di fatto la nuova TABELLA per gli ITP dovrebbe essere valida solo fino al 31 dicembre 2024.

L’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 prevede infatti che i requisiti di cui all’art. 5 comma 2, per gli INsegnanti Tecnico Pratici, siano validi fino al 31 dicembre 2024.

Dal 1° gennaio 2025 sarà necessaria la laurea triennale

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

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